Capo II
Art. 7
Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda
In vigore dal 12 giu 2026
1. Il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale adottata ai sensi dell' e, se ha presentato ricorso giurisdizionale, fino alla decisione di primo grado, fatta eccezione per i casi previsti dall', paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e fatto salvo quanto previsto dall', commi 3 e 5, e dall', commi 1, 4 e 6.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-7