Art. 7 · Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda
Capo II

Art. 7

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Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda

In vigore dal 4 dic 2018
1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'. 2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che: a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo; b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale; c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale; d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale; e) manifestano la volontà di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell', comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell', comma 1, lettere b) e b-bis).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-7