Art. 23 bis · Ritiro implicito della domanda
Capo II

Art. 23 bis

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Ritiro implicito della domanda

In vigore dal 12 giu 2026
1. Nei casi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, la Commissione territoriale adotta una decisione con cui dichiara il ritiro implicito della domanda. 2. Qualora al momento del ritiro implicito la Commissione territoriale abbia già appurato che non sussistono i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, essa adotta una decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 5, del medesimo regolamento. 3. Alle decisioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all', commi 4 e 4-bis.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-23-bis