Art. 20

Requisiti di qualità e di sicurezza relativi al sangue e agli emocomponenti

In vigore dal 7 feb 2008
Requisiti di qualità e di sicurezza relativi al sangue e agli emocomponenti 1. I servizi trasfusionali e le unità di raccolta, per le attività rispettivamente svolte, garantiscono la rispondenza dei requisiti di qualità e di sicurezza del sangue e degli emocomponenti ai parametri elevati richiesti dalla normativa vigente, coerente con il disposto di cui all', comma 1, lettera f).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-20;261#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 20 Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante — Requisiti di qualità e di sicurezza relativi al sangue e agli emocomponenti | Portale Normativo