Art. 18

Controllo delle donazioni

In vigore dal 7 feb 2008
1. I servizi trasfusionali garantiscono che ciascuna donazione di sangue o di emocomponenti sia controllata in conformità ai requisiti previsti dall'allegato III. 2. Il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dirama le opportune istruzioni tecniche affinché il sangue e gli emocomponenti importati rispondano ai requisiti di cui all'allegato III.
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Art. 18 Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante — Controllo delle donazioni | Portale Normativo