Art. 14

Informazioni richieste ai candidati donatori

In vigore dal 7 feb 2008
1. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta provvedimenti per garantire che i candidati donatori, una volta espressa la volontà di donare sangue o emocomponenti, forniscano al servizio trasfusionale e all'unità di raccolta le informazioni previste dalle disposizioni sui protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti, coerenti al disposto di cui all', comma 1, lettera c).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-20;261#art-14

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Art. 14 Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante — Informazioni richieste ai candidati donatori | Portale Normativo