Art. 16
Selezione del donatore
In vigore dal 7 feb 2008
1. La selezione del donatore è eseguita secondo la procedura prevista dalle disposizioni vigenti in materia di protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-20;261#art-16