Art. 21

Formazione

In vigore dal 7 feb 2008
1. L'attività di formazione nel settore ispettivo, anche allo scopo di promuovere l'armonizzazione dei criteri ispettivi, per l'attuazione e verifica del sistema di qualità e per l'emovigilanza, è garantita dalle strutture a ciò preposte dalla normativa vigente, con l'impiego esclusivo delle risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Art. 21 Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante — Formazione | Portale Normativo