Art. 25

Requisiti tecnici e loro adeguamento al progresso tecnico e scientifico

In vigore dal 7 feb 2008
1. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepisce le disposizioni per l'adeguamento dei requisiti tecnici nelle materie di seguito elencate, come stabilito con procedura prevista in ambito europeo, al progresso tecnico e scientifico: a) requisiti in materia di tracciabilità del percorso; b) informazioni da fornire ai donatori; c) informazioni da richiedere ai donatori, comprese l'identificazione, gli antecedenti medici e la firma del donatore; d) requisiti relativi all'idoneità dei donatori di sangue e di plasma e al controllo del sangue donato che comprendono: 1) criteri di esclusione definitiva ed eventuali deroghe; 2) criteri di esclusione temporanea; e) requisiti per la conservazione, il trasporto e la distribuzione; f) requisiti di qualità e sicurezza del sangue e dei componenti del sangue; g) requisiti applicabili alle trasfusioni autologhe; h) norme e specifiche comunitarie relative a un sistema di qualità per le strutture trasfusionali; i) procedura comunitaria di notifica di gravi incidenti o reazioni indesiderate gravi e modulo della notifica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-20;261#art-25

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Art. 25 Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante — Requisiti tecnici e loro adeguamento al progresso tecnico e scientifico | Portale Normativo