Art. 27

Clausola di cedevolezza

In vigore dal 7 feb 2008
1. In relazione a quanto prescritto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall', comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-20;261#art-27

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Art. 27 Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante — Clausola di cedevolezza | Portale Normativo