Art. 28

Clausola di invarianza degli oneri

In vigore dal 7 feb 2008
1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-20;261#art-28

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Art. 28 Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante — Clausola di invarianza degli oneri | Portale Normativo