Art. 15

Idoneità del donatore

In vigore dal 7 feb 2008
1. Il servizio trasfusionale e l'unità di raccolta assicurano l'attuazione di procedure di valutazione per tutti i donatori di sangue e di emocomponenti e il rispetto dei criteri per le donazioni richiesti dalla normativa vigente, coerenti con il disposto di cui all', comma 1, lettera d), salva comunque l'osservanza, da parte delle unità di raccolta, delle procedure tecniche stabilite dal servizio trasfusionale di riferimento per le attività di raccolta del sangue e di emocomponenti. 2. I risultati della valutazione e del controllo del donatore sono documentati e al predetto viene comunicato qualsiasi risultato anomalo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-20;261#art-15

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Art. 15 Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante — Idoneità del donatore | Portale Normativo