Art. 10

Tenuta dei registri

In vigore dal 7 feb 2008
1. Presso i servizi trasfusionali, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle direttive in materia emanate dalle regioni e province autonome, comunque conformi alle disposizioni europee attuate dal presente decreto, viene curata la registrazione e la conservazione dei dati e delle informazioni prescritte ai fini del Registro nazionale e regionale sangue e plasma e dell'allegato I, degli esami per la validazione biologica delle unità di sangue ed emocomponenti di cui all'allegato III, nonché di quanto indicato all', comma 1, lettere b), c) e d), per i periodi di tempo previsti dalla normativa vigente. 2. Le regioni e le province autonome ed il Centro nazionale sangue, ciascuno per quanto di competenza, conservano i registri relativi ai dati di cui agli , ricevuti dai servizi trasfusionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-20;261#art-10

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Art. 10 Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante — Tenuta dei registri | Portale Normativo