Art. 7

Personale

In vigore dal 7 feb 2008
1. Il personale che interviene nella raccolta, nel controllo, nella lavorazione, nella conservazione, nella distribuzione e nella assegnazione del sangue umano e degli emocomponenti possiede le qualificazioni previste dalla normativa vigente per svolgere tali funzioni e riceve, in tempo opportuno, adeguata formazione professionale, periodicamente aggiornata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-20;261#art-7

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