Art. 7
7 / 29Personale
In vigore dal 7 feb 2008
1. Il personale che interviene nella raccolta, nel controllo, nella lavorazione, nella conservazione, nella distribuzione e nella assegnazione del sangue umano e degli emocomponenti possiede le qualificazioni previste dalla normativa vigente per svolgere tali funzioni e riceve, in tempo opportuno, adeguata formazione professionale, periodicamente aggiornata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-20;261#art-7