Art. 9
Documentazione
In vigore dal 7 feb 2008
1. Presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle direttive in materia emanate dalle regioni e dalle province autonome, comunque conformi alle disposizioni europee attuate dal presente decreto, viene curata la conservazione dei documenti relativi alle procedure operative e alle linee guida, dei manuali di formazione e di riferimento, nonché dei moduli di rapporto o resoconti.
2. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni e le misure di controllo di cui all' ha accesso ai documenti di cui al comma 1.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-20;261#art-9