Art. 9

Documentazione

In vigore dal 7 feb 2008
1. Presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle direttive in materia emanate dalle regioni e dalle province autonome, comunque conformi alle disposizioni europee attuate dal presente decreto, viene curata la conservazione dei documenti relativi alle procedure operative e alle linee guida, dei manuali di formazione e di riferimento, nonché dei moduli di rapporto o resoconti. 2. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni e le misure di controllo di cui all' ha accesso ai documenti di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-20;261#art-9

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Art. 9 Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante — Documentazione | Portale Normativo