Art. 20 · Requisiti di qualità e di sicurezza relativi al sangue e agli emocomponenti

Art. 20

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Requisiti di qualità e di sicurezza relativi al sangue e agli emocomponenti

In vigore dal 7 feb 2008
Requisiti di qualità e di sicurezza relativi al sangue e agli emocomponenti 1. I servizi trasfusionali e le unità di raccolta, per le attività rispettivamente svolte, garantiscono la rispondenza dei requisiti di qualità e di sicurezza del sangue e degli emocomponenti ai parametri elevati richiesti dalla normativa vigente, coerente con il disposto di cui all', comma 1, lettera f).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-20;261#art-20