Art. 9

Norme per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole. Requisiti oggettivi

In vigore dal 30 mar 2006
1. Oltre ai requisiti soggettivi di cui all', chiunque intenda esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL con bombole di proprietà deve avere i seguenti requisiti oggettivi: a) avere la disponibilità esclusiva di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 10 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutte le bombole di proprietà; b) avere adempiuto agli obblighi previsti nell'. 2. Ai fini della determinazione del rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera a), si fa riferimento alla capacità totale di tutti i serbatoi fissi esistenti in tutti i depositi, nelle raffinerie e negli impianti petrolchimici: a) di proprietà del titolare della autorizzazione o appartenenti a società collegate o dal medesimo controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o comunque dallo stesso partecipate, in proporzione all'entità della quota di partecipazione; b) di proprietà del consorzio di imprese di cui all', comma 2, lettera b), in proporzione alla quota consortile; c) per i quali siano stati stipulati contratti di affitto d'azienda, di locazione o di comodato d'uso in esclusiva, ai sensi dell', comma 2, lettere c) e d). 3. La capacità dei serbatoi fissi come individuata ai sensi del comma 2, non può essere utilizzata per soddisfare quanto previsto dall', comma 1, lettera a).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-22;128#art-9

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