Art. 11

Formazione degli addetti

In vigore dal 30 mar 2006
1. Al fine di garantire la sicurezza antincendio nelle attività di installazione ed utilizzo delle bombole, ogni azienda distributrice di GPL in bombole provvede, mediante apposito corso di addestramento tecnico, a far istruire i propri rivenditori sull'uso corretto dei recipienti e dei loro annessi, secondo le vigenti norme di sicurezza. 2. Il corso può essere svolto da privati, enti o società qualificate ed all'uopo autorizzati, ai sensi del comma 3, dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 3. I requisiti degli organismi di cui al comma 2, il programma e le modalità di effettuazione dei corsi sono stabiliti dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di corsi di addestramento per gli addetti al rifornimento dei serbatoi, di cui agli .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-22;128#art-11

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