Art. 6
Esenzioni
In vigore dal 30 mar 2006
1. Fermo restando gli adempimenti di prevenzione incendi, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all', i depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate, i depositi di GPL per usi privati, industriali ed agricoli e comunque destinati ad uso non commerciale, aventi capacità complessiva non superiore a 26 mc.
2. Le disposizioni degli , comma 1, e 5, non si applicano ai depositi di GPL per usi privati, agricoli ed industriali ed ai depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate e comunque destinati ad uso non commerciale.
3. Gli esercenti depositi di GPL per uso privato, agricolo ed industriale, e comunque destinati ad uso non commerciale, aventi capacità complessiva non superiore a 26 mc sono esentati dagli obblighi indicati nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
4. Al fine di razionalizzare il sistema dei depositi di GPL in bombole, al comma 1 dell' della legge 28 marzo 1962, n. 169, le parole: «chilogrammi 500 di prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «chilogrammi 1000 di prodotto».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-22;128#art-6