Art. 2

Definizioni

In vigore dal 30 mar 2006
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL: l'impianto costituito, congiuntamente o disgiuntamente, da uno o più serbatoi fissi, da recipienti mobili, da apparecchiature per l'imbottigliamento, da uno o più punti di travaso e di riempimento, così come definiti dall' del decreto del Ministero dell'interno 13 ottobre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994; b) ente competente: la regione, la provincia autonoma o l'ente al quale le stesse hanno conferito le funzioni autorizzative amministrative concernenti le attività di cui all', comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-22;128#art-2

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