Art. 4
Dimensioni minime dei nuovi impianti
In vigore dal 30 mar 2006
1. Al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza e di garantire e migliorare il servizio all'utenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni all'installazione e esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali di cui all', comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate per impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL di capacità non inferiore a 100 mc in serbatoi fissi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-22;128#art-4