Art. 3
Autorizzazioni e monitoraggio
In vigore dal 30 mar 2006
1. Le autorizzazioni di cui all', comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dall'ente competente, sulla base della normativa vigente in materia di impianti di produzione, lavorazione e stoccaggio di oli minerali.
2. Le domande di autorizzazione di cui al comma 1, contengono, in particolare:
a) il nome e il domicilio del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante, nonché le indicazioni di cui all'articolo 2250, commi primo e secondo, del codice civile;
b) l'ubicazione delle opere ed il nominativo del soggetto proprietario del suolo sul quale si intendono realizzare le opere stesse;
c) la capacità di ciascun serbatoio nonché la capacità totale di stoccaggio, con l'indicazione dell'eventuale prodotto imbottigliato con la specificazione del prodotto da stoccare;
d) l'impegno del titolare a mantenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito.
3. L'ente competente comunica al Ministero delle attività produttive, secondo la tempistica indicata nell'accordo di programma di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate, ai fini dello svolgimento da parte del Ministero stesso della funzione di monitoraggio di cui all', comma 8, lettera c), numero 3), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
4. Per lo svolgimento delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio del settore, i Ministeri delle attività produttive, dell'interno, e dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle dogane stipulano, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo di programma con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nel quale sono indicate le modalità di rilevazione statistica dei dati relativi alle attività disciplinate dal presente provvedimento e la trasmissione degli stessi da parte del Ministero delle attività produttive agli enti competenti.
5. Ai fini di cui al comma 4, ogni azienda distributrice di GPL comunica annualmente, al Ministero delle attività produttive, la consistenza numerica del proprio parco recipienti e le sue successive variazioni, secondo le indicazioni contenute nell'accordo di programma di cui al comma 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-22;128#art-3