Art. 7
Divieti
In vigore dal 30 mar 2006
D i v i e t i
1. Sono vietati l'imbottigliamento di GPL e il carico delle autobotti al di fuori degli impianti autorizzati ai sensi dell', comma 56, della legge del 23 agosto 2004, n. 239.
2. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di depositi di GPL in bombole, non sono autorizzati alla distribuzione e alla vendita di GPL in serbatoi installati presso i consumatori finali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-22;128#art-7