Art. 8

Norme per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole. Requisiti soggettivi

In vigore dal 1 gen 2019
1. L'attività di distribuzione e vendita di GPL attraverso bombole è esercitata dal soggetto proprietario delle bombole stesse e in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) essere titolare della autorizzazione prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto di cui all', comma 1, lettera a); b) essere titolare dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL; c) avere la disponibilità di un impianto di cui all', comma 1, lettera a). 2. La disponibilità di un impianto di cui all', comma 1, lettera a), implica, pena la decadenza del titolo che l'interessato sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) essere controllato o controllare, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, una società titolare della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1; b) far parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, costituito ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, titolare della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e proprietario dell'impianto di cui all', comma 1, lettera a); c) aver stipulato un contratto di durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o di locazione in esclusiva di un impianto di cui all', comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione; d) aver stipulato un contratto, di durata non inferiore ai cinque anni di comodato d'uso in esclusiva, di un impianto di cui all', comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-22;128#art-8

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