Art. 14

Norme per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso serbatoi. Requisiti oggettivi

In vigore dal 30 mar 2006
1. Oltre ai requisiti soggettivi di cui all', chiunque intenda esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL attraverso serbatoi deve avere i seguenti requisiti oggettivi: a) avere la disponibilità esclusiva di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 3 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutti i serbatoi di cui al decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, di proprietà del titolare della autorizzazione ovvero di terzi, ma nella disponibilità, a qualsiasi titolo, del titolare della autorizzazione; b) avere adempiuto agli obblighi previsti nell'. 2. Ai fini della determinazione del rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera a), si fa riferimento alla capacità totale di tutti i serbatoi fissi esistenti in tutti i depositi, nelle raffinerie e negli impianti petrolchimici: a) di proprietà del titolare della autorizzazione o appartenenti a società collegate o dal medesimo controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o comunque dallo stesso partecipate, in proporzione all'entità della quota di partecipazione; b) di proprietà del consorzio di imprese di cui all', comma 2, lettera b), in proporzione alla quota consortile; c) per i quali siano stati stipulati contratti di affitto d'azienda, di locazione o di comodato d'uso in esclusiva, ai sensi di quanto previsto nell', comma 2, lettere c) e d). 3. La capacità dei serbatoi fissi come individuata ai sensi del comma 2 non può essere utilizzata per soddisfare quanto previsto all', comma 1, lettera a). 4. I serbatoi di cui al citato decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004 annessi al servizio di reti canalizzate di GPL non rientrano nel calcolo del rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera a).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-22;128#art-14

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