Art. 16
Norme in materia di assicurazione della responsabilità civile
In vigore dal 30 mar 2006
1. I recipienti, consistenti in bombole e serbatoi di cui al decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004, riempiti con GPL, a qualunque uso destinati, non possono essere detenuti in deposito, messi in distribuzione od installati se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:
a) della responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi, compresi gli strumenti di connessione all'impianto di utilizzazione, causati a persone, cose ed animali;
b) della responsabilità civile dell'utente o delle persone con esso conviventi conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi.
2. L'assicurazione è stipulata per un congruo massimale e comunque non inferiore a cinque milioni di euro per ogni evento che provochi danni a persone, cose ed animali, con un limite di cinquecentosedicimila euro per ogni persona e di due milioni e cinquecentomila euro per le cose ed animali.
3. L'aggiornamento delle somme da assicurare è determinato con decreto del Ministero delle attività produttive.
4. L'impresa distributrice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica al Ministero delle attività produttive, gli estremi della polizza di assicurazione stipulata e, entro un mese dal loro verificarsi, eventuali modifiche all'assicurazione stessa.
5. Nei punti di distribuzione e di vendita sono chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata ai sensi del presente articolo.
6. I rivenditori di GPL in bombole detengono nei loro negozi solo recipienti contenenti GPL posti in commercio da imprese che hanno ottemperato agli obblighi assicurativi previsti nel presente decreto.
7. Sui serbatoi installati presso l'utenza è chiaramente indicata la ragione sociale dell'impresa distributrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-22;128#art-16