Art. 20
Esclusioni
In vigore dal 30 mar 2006
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione;
b) ai depositi di rivenditori dettaglianti di gas di petrolio liquefatti confezionato in bombole.
2. Le disposizioni di cui agli non si applicano agli operatori terzi facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici in possesso dei requisiti di cui agli e che effettuano la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio delle aziende distributrici stesse e attraverso recipienti di proprietà di tali aziende.
3. Gli operatori di cui al comma 2, sono autorizzati alla vendita dall'ente competente, previa loro domanda corredata da documentazione sottoscritta dalla azienda distributrice che dimostri l'appartenenza all'organizzazione commerciale della azienda stessa. Entro il 28 febbraio di ogni anno, tali soggetti inviano all'ente competente apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesti il permanere del rapporto contrattuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-22;128#art-20