Art. 15

Norme transitorie

In vigore dal 30 mar 2006
1. I titolari delle concessioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell' della legge 2 febbraio 1973, n. 7, e successive modificazioni, possono proseguire l'attività per un periodo massimo di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro tale termine, pena la decadenza del titolo, devono conseguire i requisiti di cui agli dandone comunicazione all'ente competente. 2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari delle concessioni di cui all' della legge 2 febbraio 1973, n. 7, devono comunque assicurare la disponibilità di stoccaggio di cui agli , comma 1, lettera a), e 14, comma 1, lettera a), anche attraverso contratti, di durata non inferiore ad un anno, di movimentazione di prodotto presso impianti di terzi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-22;128#art-15

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