Capo I

Art. 28

Scioglimento del Consiglio

In vigore dal 3 ago 2005
1. 11 Ministro della giustizia può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio nazionale, ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione della legge. 2. In qualunque caso di scioglimento anticipato del Consiglio, quello neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-28

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Scioglimento del Consiglio (Art. 28 Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.) — Testo vigente | Portale Normativo