Capo I
Art. 23
Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli iscritti
In vigore dal 3 ago 2005
1 Il presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare, da un decimo degli iscritti nell'Albo, ovvero da un terzo dei consiglieri. Se non vi provvede, l'Assemblea è convocata dal presidente del tribunale in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine, il quale designa il professionista che deve presiederla.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-23