Capo I

Art. 27

Incompatibilità - Sostituzione dei componenti

In vigore dal 3 ago 2005
1 Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale, nonché rivestire contemporaneamente cariche negli organi direttivi della cassa di previdenza. 2. Coloro che rivestono più cariche incompatibili sono tenuti ad optare per una di esse entro trenta giorni dal momento in cui si produce l'incompatibilità. In caso di mancato esercizio dell'opzione, si intende rinunziata la carica assunta in precedenza. 3. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comportano lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio nazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti seguendo l'ordine di lista. 4. I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale. 5. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente In caso di scioglimento, si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio nazionale secondo le disposizioni di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-27

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Incompatibilità - Sostituzione dei componenti (Art. 27 Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.) — Testo vigente | Portale Normativo