Capo I
Art. 32
Reclami
In vigore dal 3 ago 2005
1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'Albo o dall'elenco, nonché quelle in materia di eleggibilità a componente del Consiglio dell'Ordine, possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero dinanzi al tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.
2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato, nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme previste nel presente articolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-32