Capo I
Art. 30
Riunioni consiliari
In vigore dal 3 ago 2005
1 Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo, entro quindici giorni, a richiesta di più di un terzo dei membri.
2. Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
4. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. In caso di assenza o impedimento del segretario ne assume le funzioni il consigliere più giovane per iscrizione nell'Albo.
6. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-30