Capo I

Art. 30

Riunioni consiliari

In vigore dal 3 ago 2005
1 Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo, entro quindici giorni, a richiesta di più di un terzo dei membri. 2. Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. 3. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. 4. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. 5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. In caso di assenza o impedimento del segretario ne assume le funzioni il consigliere più giovane per iscrizione nell'Albo. 6. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-30

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Riunioni consiliari (Art. 30 Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.) — Testo vigente | Portale Normativo