Capo I
Art. 26
Cariche
In vigore dal 25 dic 2020
1. Il Consiglio nazionale elegge al suo interno un vice presidente, un segretario e un tesoriere.
2. Il Consiglio nazionale al suo interno può eleggere un comitato esecutivo composto, oltre che dalle cariche di cui al comma 1, da altri tre consiglieri.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento temporanei, viene sostituito dal vice presidente per l'ordinaria amministrazione.
4. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale pari opportunità, i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai Comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-26