Capo I

Art. 22

Reclami contro i risultati delle elezioni.

In vigore dal 3 ago 2005
1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-22

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Reclami contro i risultati delle elezioni. (Art. 22 Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.) — Testo vigente | Portale Normativo