Art. 22 · Reclami contro i risultati delle elezioni.
Capo I

Art. 22

22 / 79

Reclami contro i risultati delle elezioni.

In vigore dal 3 ago 2005
1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-22