Capo I
Art. 33
Il collegio dei revisori
In vigore dal 3 ago 2005
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che durano in carica quattro anni e devono essere iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e nel registro dei revisori contabili. La carica di componente del Collegio dei revisori è incompatibile con la carica di presidente, di componente dei Consigli degli Ordini o e di componente degli Organi direttivi della Cassa di previdenza.
2. I revisori dei conti sono eletti dai presidenti degli ordini territoriali riuniti in assemblea
3. Alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 2 provvede il presidente del Consiglio nazionale.
4. Sono o eletti i tre candidati più votati come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente.
5. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio nazionale e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.
6. Il collegio dei revisori non partecipa ai lavori del Consiglio nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-33