Capo I›Sez. I
Art. 38
Trasferimento
In vigore dal 3 ago 2005
1. Il professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale.
2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'Albo di provenienza.
3. Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione.
4. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-38