Capo ISez. I

Art. 38

Trasferimento

In vigore dal 3 ago 2005
1. Il professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale. 2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'Albo di provenienza. 3. Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione. 4. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-38

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Trasferimento (Art. 38 Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.) — Testo vigente | Portale Normativo