Capo I

Art. 43

Integrazione del tirocinio negli studi universitari

In vigore dal 3 ago 2005
1. Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte. 2. Ai fini di cui al comma 1 i rapporti tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le università sono definiti da appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-43

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Integrazione del tirocinio negli studi universitari (Art. 43 Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.) — Testo vigente | Portale Normativo