Capo I

Art. 44

Svolgimento del tirocinio professionale

In vigore dal 3 ago 2005
1. Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull'attività del tirocinante. al fine di verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali ed all'acquisizione di esperienze applicative. 2. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 2041 del codice civile, al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali. 3. I1 Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all', comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-44

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Svolgimento del tirocinio professionale (Art. 44 Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.) — Testo vigente | Portale Normativo