Capo I
Art. 45
Esame di abilitazione
In vigore dal 3 ago 2005
1. Con ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vengono indette ogni anno due sessioni di esame di abilitazione all'esercizio della professione. In ciascuna sessione si svolgono esami distinti per l'accesso alle Sezioni A e B dell'Albo.
2. Salvo quanto previsto dall', comma 3, lettera b), coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione A possono partecipare anche agli esami per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo.
3. Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione B non possono partecipare all'esame per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-45