Art. 23 · Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli iscritti
Capo I

Art. 23

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Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli iscritti

In vigore dal 3 ago 2005
1 Il presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare, da un decimo degli iscritti nell'Albo, ovvero da un terzo dei consiglieri. Se non vi provvede, l'Assemblea è convocata dal presidente del tribunale in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine, il quale designa il professionista che deve presiederla.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-23