Capo I
Art. 28
28 / 79Scioglimento del Consiglio
In vigore dal 3 ago 2005
1. 11 Ministro della giustizia può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio nazionale, ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione della legge.
2. In qualunque caso di scioglimento anticipato del Consiglio, quello neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Consiglio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-28