Art. 6
Successione nei rapporti giuridici
In vigore dal 19 mag 2004
1. La Regione subentra, dalla data della consegna, in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti. Dalla stessa data spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti, ivi compresi quelli relativi agli indennizzi di usura previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. L'ANAS S.p.a. provvede, a proprie spese, all'ultimazione dei lavori già appaltati sulle strade trasferite che, alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, abbiano già comportato impegno contabile di spesa.
3. Restano in capo all'ANAS S.p.a. gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.
4. In relazione alle funzioni relative alla rete stradale individuata nell'elenco allegato sub B), la Regione succede allo Stato ed all'ANAS S.p.a. nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla data di cessazione dell'avvalimento di cui all', comma 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-01;111#art-6