Art. 1

Funzioni trasferite in materia di viabilità

In vigore dal 19 mag 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: . Funzioni trasferite in materia di viabilità 1. Sono trasferite alla Regione, in base all', primo comma, n. 9), e all' dello statuto, tutte le funzioni amministrative in materia di pianificazione, di programmazione, di progettazione, di esecuzione, di manutenzione, di gestione, di nuova costruzione o di miglioramento, nonché vigilanza delle reti stradali regionale e nazionale ricadenti sul territorio regionale come individuate, rispettivamente, negli elenchi allegati sub A) e B), fatto salvo quanto previsto all', comma 3, lettera f).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-01;111#art-1

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