Art. 2

Funzioni statali in materia di viabilità

In vigore dal 18 feb 2025
1. Rimane in capo allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di grandi reti viarie di trasporto. Spetta, in particolare allo Stato: a) la fissazione di indirizzi normativi generali per la pianificazione pluriennale, la programmazione, la progettazione e la realizzazione della rete stradale nazionale; b) la determinazione di criteri normativi omogenei per la fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonché per l'esposizioni di pubblicità lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale; c) la fissazione dei principi fondamentali in materia di informazione stradale. 2. Resta ferma la competenza normativa esclusiva dello Stato nelle materie concernenti: a) la disciplina della circolazione veicolare ai fini di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici e della difesa; b) la definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e alle loro pertinenze ed alla segnaletica stradale; c) la disciplina della prevenzione degli incidenti e della sicurezza della circolazione stradale. 3. Rimangono altresì in capo allo Stato, in relazione ad esigenze di unitarietà, le funzioni amministrative relative: a) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell' del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285; b) alla informazione dell'opinione pubblica con finalità prevenzionali ed educative ai sensi dell' del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285; c) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade; d) alla pianificazione e programmazione, nonché progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete autostradale e dei trafori, sia direttamente che in concessione; e) alla pianificazione e programmazione, nonché progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete stradale nazionale di collegamento confinario di cui all'elenco allegato sub C); f) alla pianificazione e programmazione della rete stradale nazionale di cui all'elenco allegato sub B); f-bis) all'esecuzione, manutenzione e gestione di nuove opere di interesse statale, definendo termini, modalità, forme di attuazione, finanziamenti e oneri; g) alla determinazione delle tariffe autostradali ed ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie; h) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale; i) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade; l) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe ed alla stipula delle relative convenzioni; m) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità; n) alla regolamentazione della circolazione veicolare, anche ai sensi degli del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per esigenze di sicurezza pubblica e della circolazione, di tutela della salute e di carattere militare. 4. Ai sensi dell'articolo 47, primo comma, dello Statuto, le funzioni di cui al comma 3, lettere e), f) e f-bis), sono esercitate previa intesa con la Regione. 5. Le funzioni concernenti la pianificazione e programmazione delle grandi opere relative alla rete autostradale e ai trafori sono esercitate sulla base di intese generali quadro con la Regione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-01;111#art-2

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