Art. 3

Rete stradale nazionale

In vigore dal 19 mag 2004
1. Ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, la rete stradale di interesse nazionale di cui alla tabella allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, relativa alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come sostituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2001, recante: «Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che individua la rete autostradale e stradale nazionale, in attuazione dell'articolo 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340», viene rideterminata come risultante negli elenchi allegati sub B) e C).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-01;111#art-3

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