Art. 8
Beni del Compartimento dell'ANAS S.p.a. del Friuli-Venezia Giulia
In vigore dal 13 apr 2007
Beni del Compartimento dell'ANAS S.p.a.
del Friuli-Venezia Giulia
1. In deroga a quanto disposto dall', commi 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i beni immobili, nonché i beni mobili registrati e gli altri beni mobili e attrezzature come individuati nella tabella allegata sub E), esistenti nel territorio regionale e strumentali all'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione, sono trasferiti in proprietà alla stessa a decorrere dalla data di consegna di cui al comma 3.
2. Le case cantoniere riferibili alla viabilità di cui all'elenco allegato sub B), non dismesse a norma dell'articolo 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono messe a disposizione dell'amministrazione regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all', comma 2, e comunque entro il 31 marzo 2008, qualora non si provveda all'adozione della stessa nel termine ivi previsto, la filiale dell'Agenzia del demanio di Udine, con l'intervento dei rappresentanti dell'ANAS S.p.a. provvede alla consegna alla Regione dei beni di cui al comma 1 per mezzo della redazione dei relativi verbali.
4. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.
5. Per i beni oggetto del presente articolo trova applicazione la previsione di cui all', comma 3.
6. Il mancato trasferimento, anche parziale, dei beni di cui al comma 1 sarà economicamente riconosciuto alla Regione.
7. Restano in capo all'ANAS S.p.a. gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-01;111#art-8