Art. 13

Trasferimento del personale degli uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e delle sezioni demanio presso le Capitanerie di porto

In vigore dal 19 mag 2004
1. Al fine di consentire l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è trasferito alla Regione dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto. 2. Al fine di consentire l'esercizio delle attribuzioni inerenti al demanio marittimo, il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso le Sezioni demanio delle Capitanerie di porto, con esclusione del personale militare, è trasferito alla Regione nel limite di due unità. 3. Per il trasferimento del personale di cui al comma 2 si applicano le procedure individuate dal regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Dette procedure sono avviate entro quindici giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto. 4. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 3, la Regione si avvale delle Capitanerie di porto, secondo modalità e criteri definiti convenzionalmente con le medesime. 5. La determinazione della partecipazione erariale relativa al trasferimento del personale di cui al comma 1 farà comunque riferimento al numero dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre quella relativa al trasferimento del personale di cui al comma 2 farà riferimento alle unità individuate dal medesimo comma.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-01;111#art-13

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